Gli accordi in esecuzione del Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII) sono uno strumento stragiudiziale di regolazione della crisi utile per le imprese che affrontano difficoltà economico-finanziarie. Tale istituto consente alle imprese di rinegoziare il proprio debito mediante la conclusione di accordi con i propri creditori, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio finanziario.
Gli accordi in esecuzione del Piano Attestato di Risanamento, a differenza delle tradizionali procedure concorsuali, presentano costi significativamente inferiori, rendendo l’Istituto più economico e accessibile.
Possibilità di dilazionare e rinegoziare i debiti (anche prevedendo stralci contenuti), ristabilendo l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato sono irrevocabili.
Questo strumento esclude il rischio di incorrere in un’imputazione per bancarotta.
Le trattative e l’accordo possono rimanere confidenziali, con la pubblicazione nel Registro delle Imprese a discrezione dell’azienda, salvo gli obblighi di pubblicità e trasparenza per le società quotate.
L’imprenditore mantiene il controllo della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative.
tale relazione rappresenta garanzia della veridicità del dato contabile e della fattibilità del Piano.
Gli accordi in esecuzione del Piano Attestato di Risanamento offrono un'opportunità unica per le aziende in difficoltà di ristrutturare, a costi contenuti, la propria esposizione debitoria in modo personalizzato e riservato, preservando l’attività caratteristica e tutelando l’imprenditore.
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