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FAQ

Qui troverete le risposte alle domande più frequenti che riceviamo. Il nostro obiettivo è fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno in modo chiaro e rapido. Se non trovate la risposta che cercate, non esitate a contattarci direttamente:

saremo felici di assistervi.

Dipende dallo strumento di regolazione della crisi che è stato ritenuto più appropriato per la tua situazione. In linea di massima, la visura camerale della tua società indicherà espressamente che hai fatto accesso ad uno strumento di regolazione della crisi solo nel concordato preventivo (infatti, la denominazione sociale muterà in “ABC S.r.l. in concordato preventivo”); nella composizione negoziata, invece, risulterà solo la nomina e l’accettazione dell’incarico dell’Esperto e la richiesta delle misure protettive del patrimonio in un breve trafiletto in una sezione speciale della visura “Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti”

È vero, ma solo all’interno di una procedura di regolazione della crisi. Il debito erariale può essere stralciato nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, mentre quello contributivo solo negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo.

Lo stralcio di tali debiti non è invece possibile nel piano attestato di risanamento.

Sì, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo il Tribunale può ignorare il dissenso dei creditori erariali e contributivi e omologare la procedura concorsuale imponendo forzosamente lo stralcio del debito.

Dipende principalmente da due fattori:

  • forma giuridica con cui hai esercitato l’attività: se tramite ditta o società di persone, rispondi dei debiti sociali anche con il tuo patrimonio; se tramite società di capitali, no (salvo azioni di responsabilità);
  • garanzie personali: rispondi con il tuo patrimonio se hai rilasciato fideiussione, pegno o ipoteca a favore dei tuoi creditori.

Capitalimpresa offre servizi di consulenza attraverso i quali potrai conoscere il reale stato di salute della tua azienda ed entrare in contatto con Professionisti (es. Avvocati specializzati in crisi di impresa e Advisor finanziari e industriali) che sapranno indicarti lo strumento di regolazione della crisi più confacente per il risanamento della tua impresa.

Sì, è possibile, attraverso la richiesta delle misure protettive del patrimonio aziendale. Con esse, precludi ai creditori l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive (come il pignoramento) e cautelari sul tuo patrimonio.

Dipende dallo strumento di regolazione della crisi che è stato ritenuto più appropriato per la tua situazione. Nella composizione negoziata, nel piano di risanamento attestato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (con alcune “limitazioni”) è possibile, diversamente nel concordato preventivo tutti i tuoi creditori verranno coinvolti nella procedura.

Sono procedure destinate a risanare le passività maturate dai consumatori, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, che in quanto tali non hanno i requisiti dimensionali per accedere alle vere e proprie procedure concorsuali.

La risposta è sì. Capitalimpresa vanta diversi partner (Banche e Istituti finanziari) che supportano le imprese in crisi attraverso l’erogazione di nuova finanza.

Se un creditore ha proposto una simile istanza nei tuoi confronti, non significa che la liquidazione giudiziale si aprirà necessariamente. L’imprenditore infatti ben può formulare una proposta attraverso cui onerare i propri debiti accedendo a tutti gli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’ordinamento.

In sintesi sono le procedure, politiche e strutture organizzative (amministrative, organizzate e contabili) messe in atto da un’azienda al fine di garantire un funzionamento efficiente e conforme alle normative. Essi permettono di rilevare i segnali di crisi, ponendovi rimedio secondo la strategia elaborata dai tuoi Consulenti.

Se non hai rispettato le rate della rottamazione quater, sei decaduto dai benefici dello stralcio e della rateazione. I versamenti già effettuati sono considerati acconto dell’importo complessivamente dovuto e il capitale dovrà nuovamente essere maggiorato di interessi e sanzioni. Contattaci per maggiori informazioni sulla transazione fiscale.

Significa che la Banca che ha erogato il mutuo è tutelata dalla presenza di un garante (Mediocredito Centrale o SACE) chiamato a soddisfare i crediti della Banca qualora l’impresa si renda inadempiente. Una volta escussa la garanzia, il garante avrà il diritto di rivalersi sull’impresa per il “recupero” degli importi versati, ma attenzione: la natura di questo credito muta, divenendo privilegiato – ne parliamo qui (link per articolo su garanzia MCC-SACE).

Sì, hai due possibilità:

  • partecipare alle vendite competitive organizzate dagli organi della procedura;
  • formulare una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale.

Dipende dallo strumento di regolazione della crisi cui hai fatto accesso; in linea di massima:

  • Composizione Negoziata della Crisi: conservi l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’impresa;
  • Piano attestato di risanamento: conservi l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’impresa;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: conservi l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’impresa;
  • Concordato preventivo: conservi l’amministrazione dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato;
  • Liquidazione giudiziale: perdi l’amministrazione e la disponibilità dei beni d’impresa.

È possibile accedere a questa informazione, gratuitamente, attraverso SPID, CIE o CNS con il servizio telematico “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili” del sito di Agenzia delle Entrate.

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