Il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 e ss. CCII) è una “sub” procedura concorsuale all’interno della procedura maggiore (ex fallimento). Questo istituto permette di definire la liquidazione giudiziale attraverso un accordo con i creditori senza dover necessariamente passare attraverso la completa liquidazione del patrimonio aziendale.
Può offrire una soluzione più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione integrale del patrimonio, potendo prevedere pagamenti più elevati e più rapidi.
Consente la possibilità di proseguire l’attività dell’impresa, preservando il valore aziendale e i posti di lavoro.
L’accordo, una volta approvato dal tribunale, acquisisce una validità legale che offre maggiore certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte.
Rispetto alla liquidazione giudiziale, può comportare minori costi procedurali e una più rapida conclusione della procedura concorsuale.
La possibilità di intervento di terzi (assuntore) nella proposta di concordato al fine di apportare nuove risorse finanziarie all’impresa.
Consente di elaborare soluzioni personalizzate e flessibili, adattandosi meglio alle specifiche esigenze dell’impresa e dei suoi creditori.
Il concordato nella liquidazione giudiziale rappresenta una significativa innovazione introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che mira a favorire la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Questa procedura offre un'opportunità di salvaguardare l'attività aziendale e di trovare soluzioni concordate con i creditori, evitando gli effetti spesso più penalizzanti della liquidazione giudiziale completa.
© 2026 CAPITALIMPRESA. Creato con amore usando WordPress and Kubio ❤️