La Composizione Negoziata (art. 12 e ss CCII) è uno strumento innovativo introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ideato per aiutare le aziende in difficoltà economico-finanziaria a ritrovare stabilità e marginalità. Questo strumento offre un percorso facilitato e volontario per individuare soluzioni con i creditori che comprendono stralci e/o dilazioni, garantendo la continuità aziendale e il ripristino dell’equilibrio finanziario. Le trattative si svolgono alla presenza di un soggetto terzo e indipendente c.d. Esperto che agevola le interlocuzioni con il ceto creditorio
Un processo volontario, senza l’intervento del tribunale, che garantisce massima discrezione.
La presenza di un Esperto nominato dalla Camera di Commercio consente all’azienda di avere una maggiore leva nelle negoziazioni con i creditori.
Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, preservando gli assets dell’impresa.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione degli accordi sono irrevocabili.
Questo strumento esclude il rischio di incorrere in un’imputazione per bancarotta.
Possibilità di stralciare, dilazionare e rinegoziare i debiti, inclusi quelli di natura privilegiata, ristabilendo l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’impresa.
Nessuna attestazione obbligatoria da parte di professionisti indipendenti circa la veridicità del dato contabile e la fattibilità del piano, risultando sufficiente la ragionevole perseguibilità del risanamento.
I Creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti scaduti prima dell’accesso alla Composizione Negoziata.
Possibilità di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale sociale o ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.; non si verifica la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.
L’imprenditore mantiene il controllo della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante l’intero percorso.
Possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci, funzionali alla prosecuzione dell’attività caratteristica.
Misure premiali fiscali alla positiva conclusione della Composizione Negoziata (art. 25 bis, co. 3 CCII).
Scegliere la Composizione Negoziata significa optare per una soluzione vantaggiosa e su misura che permette di affrontare sul nascere i primi segnali di squilibrio finanziario in modo proattivo con l’ausilio di un Professionista terzo. È lo strumento ideale per chi desidera risanare l’esposizione debitoria in tempi celeri, proteggendo il valore aziendale e ripristinando la fiducia dei creditori e degli stakeholder.
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