Il concordato preventivo (art. 84 e ss CCII) è uno strumento di regolazione della crisi che consente alle aziende in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito sia in continuità sia liquidatorio.
Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, preservando gli assets dell’impresa.
Possibilità di stralciare e dilazionare i debiti, inclusi quelli di natura privilegiata, ristabilendo l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
Possibilità di ridurre significativamente il debito verso l’erario e gli enti previdenziali.
Possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili necessari per la prosecuzione dell’attività caratteristica.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie effettuate in esecuzione della procedura sono irrevocabili.
Questo strumento esclude il rischio di incorrere in un’imputazione per bancarotta.
Possibilità di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale sociale o ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.; non si verifica la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.
il Piano può essere funzionale sia alla continuità aziendale che alla liquidazione del patrimonio, permettendo di adottare la soluzione maggiormente confacente alle specifiche esigenze dell’azienda.
Possibilità di ridurre significativamente il debito verso l’erario e gli enti previdenziali.
Il tribunale può imporre ai creditori dissenzienti, inclusi l’erario e gli enti previdenziali, l’adesione coattiva alla proposta di concordato se conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il concordato preventivo è uno strumento versatile e potente per le aziende in difficoltà economico-finanziaria. Offre protezione degli asset, accesso ai finanziamenti, esenzione da azioni revocatorie e flessibilità, rappresentando, pertanto, una soluzione strategica per il risanamento aziendale.
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